La normativa 231 del 2001
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
La normativa ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema di responsabilità degli enti collettivi che supera
il tradizionale principio "la società non può delinquere", configurando un tertium genus che coniuga elementi dell'ordinamento penale e amministrativo.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le imprese individuali restano al di fuori dell'ambito soggettivo di applicazione, mentre per le società unipersonali l'applicabilità è ammessa quando sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell'unico socio.
Presupposti della responsabilità
La responsabilità dell'ente sorge quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: commissione di uno dei reati espressamente previsti dal decreto (reati presupposto)
da parte di persona fisica che agisce per l'ente; il reato deve essere commesso da soggetti qualificati, distinti in soggetti in posizione apicale (rappresentanti, amministratori,
direttori dell'ente o di unità organizzative dotate di autonomia) e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi; il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
Il catalogo dei reati, inizialmente limitato, è stato progressivamente ampliato dal legislatore e comprende oggi fattispecie eterogenee quali reati contro la pubblica amministrazione,
delitti informatici, reati societari, delitti contro la personalità individuale, reati di criminalità organizzata, reati ambientali e delitti contro la sicurezza sul lavoro.
Natura giuridica e colpa di organizzazione
La responsabilità dell'ente non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma si fonda sulla cosiddetta "colpa di organizzazione", consistente nel non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.
Modelli di organizzazione, gestione e controllo
Il decreto prevede un sistema di esenzione dalla responsabilità basato sull'adozione di modelli organizzativi preventivi.
L'ente non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei, di aver affidato la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri,
che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza.
I modelli devono prevedere specifici protocolli, modalità di gestione delle risorse finanziarie,
obblighi informativi, sistemi disciplinari e canali di segnalazione interna conformemente alla normativa sul whistleblowing.
Organismo di vigilanza e whistleblowing
L'Organismo di Vigilanza (OdV) rappresenta un elemento cardine del sistema preventivo ed ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del modello organizzativo. Deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, caratteristiche che ne garantiscono l'indipendenza operativa rispetto agli organi gestionali dell'ente. La composizione può essere monocratica o collegiale, con possibilità di ricorso a professionalità esterne, purché siano assicurate le competenze tecniche necessarie. Il decreto impone inoltre l'implementazione di canali di segnalazione che consentano ai soggetti di riferire violazioni del modello organizzativo. Tale previsione si è arricchita con l'evoluzione normativa in materia di whistleblowing, che ha introdotto specifiche tutele per i segnalanti e dettagliati obblighi procedurali per la gestionedelle segnalazioni.
Sistema sanzionatorio
Il decreto prevede due tipologie di sanzioni: sanzioni pecuniarie: determinate per quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1.500 quote), con valore della singola quota compreso tra euro 258 e euro 1.549.
La commisurazione avviene considerando la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto;
sanzioni interdittive: applicabili solo per i reati più gravi e includono interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni,
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi e la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni interdittive hanno carattere temporaneo e la loro durata non può essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni.
In casi eccezionali, quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti
alla loro vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Conclusioni e rilevanza pratica
Il decreto legislativo 231/2001 rappresenta uno strumento fondamentale di compliance aziendale e prevenzione dei reati, richiedendo alle organizzazioni
un approccio proattivo nella gestione dei rischi legali attraverso l'implementazione di sistemi di controllo interno efficaci e costantemente aggiornati.
La normativa ha trasformato la cultura organizzativa delle imprese italiane, incentivando l'adozione di standard di governance sempre più elevati e contribuendo
al miglioramento complessivo del sistema economico nazionale.
L'efficacia del sistema dipende dalla capacità degli enti di interpretare la normativa non come mero adempimento formale,
ma come opportunità per sviluppare una cultura della legalità che permei l'intera organizzazione, creando valore attraverso la prevenzione dei rischi e il rafforzamento della reputazione aziendale.
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